Fonte : http://www.pavoni.it
Costituire una Società a Responsabilità Limitata S.R.L.
Per la costituzione di una SRL è necessariamente un atto Notarile.
Ci occupiamo noi di tutti gli adempimenti per la costituzione e
dovranno essere versati i decimi del Capitale sociale presso
una Banca da Lei scelta.
annotazioni operative per il versamento dei decimi di capitale sociale.
Il capitale minimo necessario per la costituzione della società è di
10mila euro.
All’atto Notarile devono essere presenti tutti i soci costituenti la SRL
con documento di identità valido in originale e codice fiscale o tessera
sanitaria in originale.
Se gli amministratori non sono soci dovranno essere presenti
anch’essi al fine di accettare la carica.
Non esiste limite massimo di capitale sociale, tuttavia per le società
che hanno un capitale sociale pari o superiore a 120.000 euro è
necessaria la nomina del collegio sindacale o del Sindaco Unico.
Solitamente le quote di partecipazione dei soci sono proporzionali ai
conferimenti.
Si immagini, ad esempio, la Pincko Srl con 3 soci che hanno
apportato un totale di euro 10.000:
Socio A euro 1.000;
Socio B euro 3.000;
Socio C euro 6.000.
La percentuale di partecipazione agli utili sarà proporzionale ai
conferimenti:
Socio A 10%;
Socio B 30%,
Socio C 60%.
È possibile determinare quote di partecipazione diverse e, in tal caso,
“darne” indicazione nell’atto costitutivo.
Medesima procedura qualora si voglia offrire a un socio retribuzione
come dipendente, un emolumento come amministratore o altri tipi di
compensi.
Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e devono
essere effettuati i conferimenti previsti.
Con il termine sottoscrizione si intende acquisire il diritto di averne la
quota parte sottoscritta e il dovere di versare i conferimenti nei tempi
e nei modi previsti.
Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, versare presso una
banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro.
Nel caso di costituzione di SRL unipersonale, a socio unico, il capitale
va versato per intero ai sensi dell’articolo 2464 del codice civile.
Per i conferimenti diversi dal denaro è necessaria espressa
previsione nell’atto costitutivo.
I soci devono poi versare il rimanente capitale entro la chiusura del
primo esercizio.
Qualora un socio non esegua il conferimento nei termini prescritti, gli
amministratori lo diffidano ad eseguirlo entro trenta giorni, decorso
tale termine la quota del socio moroso può essere venduta agli altri
soci. In mancanza di acquirenti, questi viene escluso e il capitale
sociale ridotto.
Il diritto di recesso di un socio può essere esercitato in ogni
momento con un preavviso di almeno 180 giorni.
Il socio che recede ha il diritto di ottenere il rimborso della propria
partecipazione in relazione al patrimonio sociale determinato,
tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione
di recesso. In caso di disaccordo dei soci, la determinazione è
compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal
tribunale.
Non esitate a contattarci per ogni ulteriore chiarimento di cui avesse
bisogno e per ogni altra esigenza e delucidazione.
Studio CANDELORO Dott.ssa Daniela
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